Normativa per gli affittacamere: cosa dice la legge?

Cosa dice la normativa fiscale per affittacamere?

L’affittacamere, o guest house, è una struttura che può avere massimo sei camere dedicate ad accogliere gli ospiti, dislocate in massimo due appartamenti nello stesso stabile. Ogni camera è ammobiliata con un letto, un armadio, una sedia, una scrivania, un cestino per i rifiuti e deve avere un ingresso autonomo.

In Italia la normativa sugli affittacamere classifica tale attività come imprenditoriale ed è la principale differenza tra queste strutture ed i Bed& Breakfast. L’attività di affittacamere deve pertanto essere esercitata in modo organizzato e anche continuativo.

I punti della normativa più importanti

La normativa sugli affittacamere è la legge 217/83, in seguito sostituita dalla legge quadro sul turismo 135/2001 in base alla quale le singole regioni si sono adeguate. La normativa ha dunque sia carattere nazionale (linee generali), che regionale (più specifica): sono state proprio le regioni a delineare le caratteristiche distintive di questo tipo di attività, decretando i requisiti minimi per lo svolgimento. 

La colazione

Nel caso in cui si offra la prima colazione, la normativa sugli affittacamere è concorde in ogni regione: gli alimenti devono tutti essere confezionati. Solo nelle Marche si consente che la percentuale di prodotti offerti a colazione deve essere pari al 70% di prodotti tipici della zona confezionati o acquistati presso aziende agricole.

La pulizia dei locali

La pulizia dei locali deve essere effettuata quotidianamente, la fornitura di biancheria deve avvenire un paio di volte a settimana, tranne che nel Lazio dove si prevede un solo cambio settimanale.

Normativa fiscale per affittacamere: il caso di Piemonte e Toscana

Il Piemonte è la prima regione che si è dotata di una normativa fiscale sugli affittacamere stabilendo che chi intraprende tale attività sia esonerato dall’aprire una partita iva e deve limitarsi semplicemente a rilasciare una ricevuta agli ospiti e a comunicare in questura la propria attività.

La Toscana rappresenta invece un caso a sé: con la legge n.42 del 23 marzo 2000 (testo Unico delle leggi regionali in materia di Turismo) ha disciplinato l’attività non professionale di affittacamere per coloro che affittano camere della casa in cui risiedono, per i quali non è richiesta l’iscrizione nella sezione speciale degli esercenti nel registro delle imprese e sono esonerati dal comunicare i prezzi di affitto. Tale regolamento riconosce quindi due diverse tipologie di affittacamere, soggette a una diversa normativa fiscale, legale e contabile: chi esercita l’attività in modo professionale deve aprire partita iva e iscriversi nel registro delle imprese a differenza quindi da chi esercita l’attività in modo non professionale.

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